Art. 5.
(Organizzazione e personale).

      1. Con separati regolamenti, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata

 

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in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 17, commi 2 e 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400, si provvede:

          a) alla definizione delle modalità del trasferimento del personale tecnico e amministrativo proveniente dal Ministero dei trasporti, nonché da altre amministrazioni ed enti pubblici, da inquadrare nell'organico e nel ruolo del personale dell'Agenzia;

          b) alla ricognizione delle attribuzioni che restano nella competenza del Ministero dei trasporti e al conseguente riassetto delle strutture del medesimo Ministero, prevedendo, senza ulteriori oneri a carico del bilancio dello Stato, apposite strutture preposte alla programmazione della sicurezza dei trasporti;

          c) alla fissazione dei criteri di aggiornamento delle tariffe relative ai servizi resi dall'Agenzia, prevedendo che, in sede di prima attuazione della presente legge, le medesime siano adeguate all'andamento degli indici ISTAT sull'inflazione.

      2. I regolamenti di cui al comma 1 si conformano ai seguenti princìpi e criteri:

          a) innalzamento dei livelli di efficienza amministrativa nel settore della sicurezza dei trasporti;

          b) armonizzazione dell'attività dell'Agenzia con le normative nazionali e comunitarie comunque rilevanti nella materia della sicurezza dei trasporti;

          c) ridefinizione delle strutture intermedie, mediante la razionalizzazione e la riqualificazione delle risorse umane ad esse adibite.